Sez. L, Sentenza n. 1219 del 07/02/1994 (Rv. 485230 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Lavoro autonomo - Distinzione - Accertamento - Criteri - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa allo svolgimento da parte del dirigente di una società dell'incarico di direttori dei lavori e di ingegnere capo in ordine ad opere pubbliche in regime di concessione.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
Ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo e l'elemento essenziale del primo tipo di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo di lavoro che inerisca alle intrinseche modalità di svolgimento, e non soltanto al risultato, della prestazione lavorativa. Non è pertanto censurabile in sede di legittimità, ove correttamente motivata, la decisione del giudice del merito che, in applicazione del citato principio, abbia ritenuto la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato invece che ad un rapporto di lavoro autonomo. (Nella specie l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato lo svolgimento, da parte del dirigente di una società, dell'incarico di direttore dei lavori e di ingegnere capo attinente alla realizzazione di opere pubbliche, in regime di concessione, da parte della società stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)