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Sez. 2, Sentenza n. 28076 del 27/06/2012 Ud. (dep. 13/07/2012) Rv. 253419 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Falso in scrittura privata - Falso materiale ed ideologico - Differenze.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253419-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

Integra il delitto di falsità materiale in scrittura privata la modificazione di una realtà documentale preesistente rispetto a quella che l'autore del falso fa apparire; diversamente, ricorre la falsità ideologica in scrittura privata, priva di rilievo penale, quando il documento è genuino e proviene realmente da chi appare esserne l'autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)