Sez. 3 - , Sentenza n. 9956 del 21/11/2019 Ud. (dep. 13/03/2020) Rv. 278545 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falso materiale ed ideologico – Aggiunta di ulteriori contenuti ad un atto pubblico – Falsità materiale – Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integrano falsità materiali in atto pubblico modifiche o aggiunte compiute dopo che è stato formato, per attestare un fatto in un momento diverso da quello in cui doveva essere documentato, anche se da parte del suo autore originario, sempre che non consista in una mera "correzione" del documento, come tale non punibile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come falso materiale dell'annotazione di una visita medica in una diaria in un momento successivo a quello in cui era stata effettuata).(conf. n. 16307 del 1989, Rv. 182653)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)