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Sez. U, Sentenza n. 454 del 20/06/2000 (Rv. 537761 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Contratto di appalto - Revisione dei prezzi - Disciplina ex art. 17 legge n. 741 del 1981 - Oggetto e finalità - Previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537761-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In relazione alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, l'art. 17 legge n. 741 del 1981, come modificato dall'art. 6 legge n. 687 del 1984, non ha devoluto al giudice amministrativo tutte le controversie in materia, configurando così una giurisdizione esclusiva, ma si è limitato a regolamentare il rapporto tra giudizio davanti al giudice amministrativo e ricorso amministrativo previsto, in materia di revisione prezzi, dall'art. 4 D.Lgs.C.P.S. n. 1501 del 1947.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 7, Legge 08/10/1984 num. 687 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)