diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6034 del 24/04/2002 (Rv. 553993 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Controversia relativa alla spettanza della revisione dei prezzi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Tutelabilità della posizione dell'appaltatore dinanzi all'AGO - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553993-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola contrattuale stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (che tale deroga ha espressamente vietato), ovvero quando l'amministrazione abbia adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento denotante implicito riconoscimento del diritto alla revisione; mentre in relazione alla prima ipotesi è inidonea una clausola contenente un mero rinvio alle norme vigenti, non configurando essa alcuna obbligazione contrattuale in deroga alla regolamentazione legale, in relazione alla seconda è necessario che il provvedimento o il comportamento concludente - che in ogni caso non possono consistere in atti interni della pubblica amministrazione, meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione - provengano dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico, e tale non può considerarsi il direttore dei lavori, che si limita a fornire alla stazione appaltante il supporto tecnico per la verifica della variazione dei prezzi.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)