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Sez. L, Sentenza n. 3241 del 06/03/2001 (Rv. 544465 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE | Giudizio per l'accertamento di obblighi contributivi - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento - Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione da parte del giudice ai fini dell'esistenza di rapporti subordinati - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2001-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544465-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE

Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio possono rivestire efficacia probatoria ex art. 178 cod. nav., così come il contenuto del contratto di arruolamento, stipulato per atto pubblico ai sensi dell'art. 328 cod. nav., può fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il giudice non può omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 178, Cod. Navig. art. 328, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 3, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 5, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 9, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)