Sez. L, Sentenza n. 2321 del 18/02/2002 (Rv. 552328 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE | Giudizio per l'accertamento di obblighi contributivi - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio - Efficacia probatoria di prova legale - Sussistenza - Disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla domanda di imbarco - Rilevanza - Esclusione - Impugnazione dell'atto - Proposizione di querela di falso - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE
Nel giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del proprietario di un natante di pagare all'ente previdenziale i contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le iscrizioni contenute nel ruolo di equipaggio hanno efficacia probatoria di prova legale, ex art. 178 cod. nav., non infirmabile con il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal marittimo sul ruolo di imbarco e con la prospettazione di dubbi di falsità materiale, essendo necessaria, per l'impugnazione dell'atto, ex art. 2700 cod. civ., la proposizione della querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 178, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 3, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 5, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)