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Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 10/06/2026 (Rv. 679059-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c. - Fondamento - Provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679059-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

L'iscrizione di ipoteca operata, ex art. 655 c.p.c., sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, in quanto atto consequenziale alla concessione della clausola di provvisoria esecutività, che ne costituisce il fondamento giustificativo, va cancellata una volta venutone meno il presupposto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. perché fondato su cambiali, ha confermato la sentenza d'appello che aveva disposto la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, essendo stata accertata, con sentenza passata in giudicato sul punto, la prescrizione dell'azione cambiaria proposta in via monitoria).

Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)