Sez. 3, Sentenza n. 13547 del 13/06/2014 (Rv. 631400 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Iscrizione di ipoteca giudiziale fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sopravvenuta inefficacia dell'ingiunzione - Conseguenze - Ordine di cancellazione, anche di ufficio, dell'ipoteca giudiziale - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE
L'iscrizione di ipoteca legale, che sia stata operata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo costituisce mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)