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Sez. 2, Sentenza n. 2694 del 29/05/1978 (Rv. 392080 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MANDATO DI RECUPERO CREDITI SENZA CONFERIMENTO DI FORMALE PROCURA ALLE LITI - OBBLIGO DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEL CLIENTE DELL'INTENZIONE DEL LEGALE DI NON PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392080-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MANDATO DI RECUPERO CREDITI SENZA CONFERIMENTO DI FORMALE PROCURA ALLE LITI - OBBLIGO DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEL CLIENTE DELL'INTENZIONE DEL LEGALE DI NON PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA.*

Il mandato di recupero crediti, dato al professionista legale senza contemporaneo conferimento di formale procura alle liti, obbliga egualmente il professionista, nell'ambito del fedele e regolare espletamento dell'incarico, a informare tempestivamente il cliente del proprio intendimento di non promuovere l'Azione giudiziaria, in modo da porlo in condizioni di evitare decadenze o prescrizioni. (V 3958/69, mass n 344392).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)