Sez. 1, Sentenza n. 3958 del 13/12/1969 (Rv. 344392 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - DOVERI DEL DIFENSORE - DECISIONE DEL LEGALE DI NON PROMUOVERE L'AZIONE GIUDIZIALE - DOVERE DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEL CLIENTE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - DOVERI DEL DIFENSORE - DECISIONE DEL LEGALE DI NON PROMUOVERE L'AZIONE GIUDIZIALE - DOVERE DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEL CLIENTE.*
Il legale che, incaricato di curare determinati interessi del cliente, non ritenga opportuno promuovere l'Azione all'uopo prevista dalla legge, ha il dovere di informare tempestivamente della sua decisione il cliente stesso, in modo da metterlo in condizioni di evitare decadenze o prescrizioni ove intenda dissentire dal parere suddetto. (nella specie il legale, dopo avere provveduto ad insinuare il credito del cliente al passivo di un fallimento, aveva omesso di proporre opposizione allo stato passivo - da cui il credito era stato escluso- senza informarne il cliente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)