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Sez. 5 - , Sentenza n. 12268 del 17/05/2017 (Rv. 644135 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente – Onere del deposito, unitamente alla copia del ricorso, di copia della ricevuta di spedizione della raccomandata – Ambito di applicazione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644135-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di processo tributario, il ricorrente che si costituisce in giudizio ha l’onere di depositare, unitamente alla copia del ricorso, quella della ricevuta postale di ricezione ovvero della ricevuta di deposito solo se per la notifica del ricorso si sia avvalso direttamente del servizio postale ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove un siffatto onere non sussiste nell'ipotesi in cui la notifica sia stata effettuata per il tramite dell’ufficiale giudiziario, poiché, in tale caso, le esigenze di verifica della tempestività del ricorso e della costituzione in giudizio sono soddisfatte dalla relata di notifica redatta dal pubblico ufficiale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)