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Sez. 5, Sentenza n. 7033 del 15/05/2002 (Rv. 554413 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Atto di appello - Deposito - In originale - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Appello notificato a mezzo posta o tramite consegna presso l'Ufficio - Deposito in originale - Inammissibilità - Deposito in copia - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554413-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il deposito dell'atto di impugnazione di una decisione della Commissione provinciale presso la Cancelleria della Commissione regionale può avvenire in originale nel solo caso di appello notificato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, mentre, nel caso di notifica a mezzo posta o tramite consegna presso l'Ufficio, il deposito stesso deve avvenire in copia, con acclusa, rispettivamente, la ricevuta postale di ricezione ovvero la ricevuta di deposito, essendo, inoltre, l'appellante tenuto, in questi ultimi due casi, ad attestare la conformità dell'atto depositato a quello spedito o consegnato.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)