diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 09/02/2000 (Rv. 533672 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Aggiornamento del canone liberamente pattuito tra le parti - Domanda giudiziale - Preventivo tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533672-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

L'improponibilità della domanda giudiziale per omesso espletamento del preventivo tentativo di conciliazione stabilita dall'art. 43 della legge 392 del 1978 trova applicazione soltanto se la controversia abbia ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone dovuto ai sensi della suddetta legge. Pertanto, il mancato esperimento del tentativo non comporta la improcedibilità della domanda nella diversa ipotesi in cui questa riguardi l'aggiornamento del canone liberamente pattuito, né, condiziona la proponibilità di mere eccezioni del conduttore - convenuto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 378 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)