Sez. 3, Sentenza n. 7626 del 17/12/1986 (Rv. 449636 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AGGIORNAMENTO - DOMANDA GIUDIZIALE - PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AGGIORNAMENTO - DOMANDA GIUDIZIALE - PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'improcedibilità della domanda giudiziale - per omesso espletamento del preventivo tentativo di conciliazione - stabilita dall'art. 43 della legge n. 392 del 1978, trova applicazione soltanto se la controversia abbia ad oggetto la Determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone dovuto ai sensi della suddetta legge. (nella specie, la S.C. ha reputato esatta l'affermazione del giudice del merito che aveva escluso l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel caso di richiesta di aggiornamento del canone, sulla base di una clausola contrattuale, relativamente ad un contratto di locazione di immobile non abitativo e non soggetto a proroga legale, in corso al momento dell'entrata in vigore della legge dell'equo canone). (V 1461/83, mass n 426284).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)