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Sez. 3, Sentenza n. 17122 del 20/06/2024 (Rv. 671565-01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Azione revocatoria ordinaria - Clausola pattizia sulla legge regolatrice del contratto oggetto della domanda di revoca - Art. 3 della Convenzione di Roma del 1980 - Opponibilità al creditore pregiudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema conferimento di immobili nel patrimonio di società inglese. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671565-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

La clausola pattizia sulla legge regolatrice del contratto, stipulata ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Roma, avendo effetti soltanto tra le parti, non è opponibile al creditore che agisce in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del negozio che la contiene, anche perché tale azione non è equiparabile a quella con cui si fa valere un'invalidità, né a quella volta al recupero del bene oggetto del negozio, di cui all'art. 10 della medesima Convenzione, non incidendo sugli effetti del contratto tra le parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto regolata dalla legge italiana l'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di conferimento di una proprietà immobiliare in una società di diritto inglese, perché, concernendo la controversia obbligazioni contrattuali, la legge applicabile era da individuarsi sulla base dell'art. 57 l. n. 218 del 1995 e, per l'effetto, della Convenzione di Roma del 1980, e non dell'art. 51 della stessa legge, in tema di diritti reali).

Cod. Civ. art. 2901, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 51, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Legge 18/12/1984 num. 975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)