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Sez. 3, Sentenza n. 25735 del 05/12/2014 (Rv. 633423 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Obbligazioni contrattuale - Art. 3 della Convenzione di Roma del 1980 - Portata - Applicazione della legge straniera ad una parte soltanto del contratto - Possibilità.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633423-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

L'art. 3, primo comma, della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, secondo cui "il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, le quali possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso", consente ai contraenti, attraverso il ricorso al frazionamento (o "depecage") volontario, di assoggettare una parte soltanto del rapporto contrattuale alla disciplina della legge straniera.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)