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Sez. 4, Sentenza n. 5077 del 13/06/1988 Ud. (dep. 11/04/1989) Rv. 180996 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - AMNISTIA - COIMPUTATO - OMESSA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - GIUDICE A QUO - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - NECESSITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180996-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - AMNISTIA - COIMPUTATO - OMESSA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - GIUDICE A QUO - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - NECESSITÀ - RAGIONI.*

In tema di cause estintive del reato, la declaratoria di amnistia va estesa al coimputato nei confronti del quale il giudice a quo abbia pronunciato ordinanza d'inammissibilità della impugnazione per omessa presentazione dei motivi a sostegno. Ciò, in quanto, verificandosi un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (e non ordinaria, come accade nel caso di impugnazione fuori dei casi, dei tempi e dei modi previsti dalla legge), al momento del giudizio non risulta formato il giudicato e, quindi, estinto il rapporto processuale; sicché non è preclusa l'applicazione di Disposizioni sopravvenute più favorevoli, e, tra queste, l'amnistia. Altrimenti, poiché il giudice a quo può omettere di dichiarare l'inammissibilità, si verificherebbe un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento, in situazione sostanzialmente identica, tra l'impugnante, nei cui confronti la inammissibilità, per omessa presentazione dei motivi a sostegno, sia dichiarata dal giudice a quo e quello cui tale declaratoria venga pronunciata dal giudice ad quem; solo quest'ultimo, infatti, usufruirebbe delle sopravvenute Disposizioni più favorevoli, e quindi dell'amnistia propria. (V mass n 160067, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)