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Sez. 1, Sentenza n. 16319 del 06/11/1990 Ud. (dep. 07/12/1990) Rv. 185981 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AMNISTIA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE A SOTTOSCRIVERE I MOTIVI - NATURA DI CAUSA SOPRAVVENUTA - EFFETTI: OPERATIVITÀ DELL'AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1990-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185981-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AMNISTIA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE A SOTTOSCRIVERE I MOTIVI - NATURA DI CAUSA SOPRAVVENUTA - EFFETTI: OPERATIVITÀ DELL'AMNISTIA.*

In tema di ricorso per Cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione del difensore a sottoscrivere i motivi, in violazione degli artt. 209 e 529 cod. proc. pen., deve ritenersi causa sopravvenuta e, pertanto, non è preclusiva della declaratoria di Estinzione del reato per amnistia. (V mass n 180996).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., DPR 12/04/1990 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)