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Sez. L - , Ordinanza n. 16828 del 24/06/2019 (Rv. 654244 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riscatto degli anni di laurea - Funzione - Fondamento - Presupposti - Esistenza della possibilità di assicurazione per la relativa attività - Necessità - Applicazione analogica dell’art. 51, comma 2, della l. n. 488 del 1999 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654244-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

L'istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo ai fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale. Né può, al riguardo, farsi luogo all'applicazione analogica dell'art. 51, comma 2, della l. n. 488 del 1999 - ai sensi del quale per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 95 è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui a quest'ultima legge -, trattandosi di norma avente carattere eccezionale. (In applicazione di tale principio, la S.C., sulla base del rilievo che la gestione obbligatoria - nella specie, quella "separata" - presso la quale si chiedeva di accreditare la contribuzione frutto del riscatto era stata istituita con legge del mese di agosto del 1995, ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata accolta la domanda di riscatto degli anni del corso di laurea compresi tra il 1988 e il 1992, e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 26 com. 2, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)