Sez. L - , Sentenza n. 13630 del 02/07/2020 (Rv. 658189 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea - Termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1457, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 novies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)