diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8083 del 01/07/1992 (Rv. 477982 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Contrasto con gli artt. 24, 25 e 113 Cost. - Insussistenza - Diversificazione della disciplina rispetto ad altri provvedimenti inerenti al rapporto dei magistrati ordinari ed ai provvedimenti inerenti ai magistrati amministrativi, militari e contabili - Fondamento.
Stato
decisa il 1992-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477982-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni

L'art. 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195, il quale contempla il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni rese in materia disciplinare dal Consiglio Superiore della Magistratura, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione, sotto il dedotto profilo della diversità di disciplina rispetto agli altri provvedimenti, inerenti al rapporto d'impiego dei magistrati ordinari, ovvero ai provvedimenti, anche disciplinari, inerenti ai magistrati amministrativi, militari e contabili (per i quali sono previsti i rimedi propri della giurisdizione amministrativa), considerato che la diversificazione rispetto ai dipendenti dello Stato, riposa sulla premessa della natura giurisdizionale di quelle decisioni, in rispondenza di una scelta discrezionale del legislatore, e, quindi, configura puntuale applicazione dei principi fissati con l'art. 111, dalla Costituzione medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)