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Sez. U, Sentenza n. 1670 del 24/02/1997 (Rv. 502630 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Contestazione dell'addebito - Correlazione con la decisione - Necessità - Riferimento al fatto contestato e non alla sua qualificazione giuridica - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502630-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Anche nel procedimento disciplinare riguardante magistrati (nella specie, appartenenti alla magistratura militare) opera - al fine di garantire la difesa dell'incolpato - il principio, mutuato dal processo penale (art. 521 cod. proc. pen.), della indispensabile correlazione tra il fatto contestato quale illecito disciplinare (che comunque ha carattere autonomo ed indipendente da quello penale, ricollegandosi a comportamenti idonei a ledere la considerazione ed il prestigio dell'autore e dell'ordine giudiziario, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza penale) e la decisione adottata; correlazione che attiene esclusivamente al fatto storico contestato, nelle sue componenti oggettive, e non alla sua qualificazione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 521, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)