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Sez. L, Sentenza n. 19025 del 11/09/2007 (Rv. 599978 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - DI CONCETTO | Mansioni del lavoratore - Mutamento di mansioni a seguito di atto amministrativo organizzativo - Poteri del giudice di merito in ordine alla interpretazione dell'atto amministrativo - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599978-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - DI CONCETTO

Nel regime di impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni successivo al d.lgs. n. 80 del 1998, ove le mansioni attribuite ad un dipendente pubblico siano modificate come conseguenza di un atto amministrativo che incide sulle linee fondamentali e di organizzazione dell'ente, compete al giudice di merito, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., la interpretazione dell'atto amministrativo, e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune dalla violazione delle norme che, dettate per la interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 15, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)