Sez. 2 - , Ordinanza n. 14281 del 24/05/2023 (Rv. 667959 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Costituzione della P.A. - Tramite invio a mezzo pec della documentazione necessaria - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al
principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona.
Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 8 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)