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Sez. 2, Ordinanza n. 12932 del 13/06/2011 (Rv. 620191 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale - Opposizione proposta tramite servizio postale - Ammissibilità - Termine - Consegna del plico da parte del notificante all'agente postale - Rilevanza - Arrivo alla cancelleria del giudice oltre il termine - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620191-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

A seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta anche tramite il servizio postale; in tal caso, l'opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al primo comma del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)