Sez. 5 - , Sentenza n. 24671 del 03/10/2019 (Rv. 655158 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA - Detrazioni - Contratto preliminare - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Ai fini della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di un bene immobile, la stipulazione del contratto preliminare di compravendita, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, è sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti dell'importo fatturato o pagato, a meno che non venga accertata la natura fittizia dell'operazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)