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Sez. 5, Sentenza n. 12192 del 15/05/2008 (Rv. 603783 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Contratto preliminare di compravendita di un immobile con pagamento anticipato del corrispettivo - Risoluzione - Inesistenza dell'operazione - Configurabilità - Condizioni - Natura elusiva - Accertamento - Criteri - Interpretazione della volontà delle parti - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603783-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di IVA, la stipulazione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, anche mediante accollo di un debito nei confronti di un terzo, è sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, ai sensi dell'art. 6, primo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti dell'importo fatturato o pagato: pertanto, la successiva risoluzione del preliminare (nella specie, per asserito inadempimento del promissario acquirente) non consente di qualificare l'operazione come inesistente a fini fiscali, con la conseguente indetraibilità dell'imposta assolta dal promissario, non essendo a tal fine sufficiente la mancata stipulazione del contratto definitivo, ma occorrendo accertare la natura eventualmente elusiva dell'operazione, attraverso l'interpretazione della comune volontà delle parti in ordine alla validità o meno del preliminare, sulla base di tutti gli elementi da cui possa desumersi l'intento fraudolento dalle stesse perseguito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)