Sez. 5, Sentenza n. 4883 del 27/11/2002 Ud. (dep. 03/02/2003) Rv. 224700 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero - Successiva richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Declaratoria di inammissibilità della richiesta da parte del g.i.p. - Abnormità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell'inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale e alle sue modalità di esercizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)