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Sez. 1, Sentenza n. 543 del 26/01/1996 Cc. (dep. 16/02/1996) Rv. 204026 - 01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere | Provvedimento del g.i.p. di restituzione degli atti al P.M. - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204026-01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere

È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che gli aveva chiesto l'emissione del decreto penale di condanna, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione. (Fattispecie relativa a provvedimento di revoca di decreto penale di condanna, motivata dall'impossibilità della sua notifica ai condannati per irreperibilità degli stessi, del quale il P.M. aveva lamentato, con il ricorso per cassazione, l'abnormità, sul rilievo che i condannati erano elettivamente domiciliati presso i genitori e pertanto non irreperibili. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che il provvedimento del g.i.p., essendo esplicazione di uno specifico potere riconosciutogli dalla legge, non si sarebbe potuto mai qualificare come abnorme, ma al più presto come illegittimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)