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Sez. 1, Sentenza n. 624 del 05/03/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168489 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - REATO PERMANENTE - CONDOTTA INIZIATA SOTTO IL VIGORE DI UNA LEGGE E TERMINATA SOTTO ALTRA - DECORRENZA DEL TERMINE E QUALIFICAZIONE DEL REATO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168489-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - REATO PERMANENTE - CONDOTTA INIZIATA SOTTO IL VIGORE DI UNA LEGGE E TERMINATA SOTTO ALTRA - DECORRENZA DEL TERMINE E QUALIFICAZIONE DEL REATO - CRITERI.*

In caso di reato permanente, quando il fatto assuma a seguito di successione di leggi penali diversa qualificazione giuridica, i termini della custodia cautelare decorrono dalla data d'inizio della esecuzione del primo provvedimento restrittivo della libertà con cui sia stato qualificato il reato secondo la precedente normativa, ma vanno commisurati alla successiva qualificazione giuridica del fatto contestato con altro provvedimento restrittivo della libertà, ancorché non trovi applicazione il principio del favor rei contenuto nell'art. 2 cod. pen.. (fattispecie in tema di mandati di cattura per associazione per delinquere e associazione di stampo mafioso succedutisi nel tempo). (V mass n 165515 ed ivi citate; (V mass n 162776).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)