Sez. 3, Sentenza n. 26 del 11/01/1984 Cc. (dep. 21/02/1984) Rv. 162776 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - NUOVO MANDATO DI CATTURA - FATTI GIÀ CONOSCIUTI DALL'AUTORITÀ PROCEDENTE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DELL'ARRESTO - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - DIVIETO DI RIPRISTINARE LA CUSTODIA PREVENTIVA PER LO STESSO FATTO - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - NUOVO MANDATO DI CATTURA - FATTI GIÀ CONOSCIUTI DALL'AUTORITÀ PROCEDENTE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DELL'ARRESTO - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - DIVIETO DI RIPRISTINARE LA CUSTODIA PREVENTIVA PER LO STESSO FATTO - LIMITI.*
L'emissione di un nuovo mandato di cattura col quale si contesta un reato già contestato non determina l'illegittimità del mandato stesso, essendo sempre consentito emettere un nuovo mandato di cattura al fine di aggiornare o anche di perfezionare i termini dell'accusa. Per contro il nuovo mandato, con riferimento ai termini di custodia preventiva, quando si basi su circostanze conosciute in precedenza dall'autorità giudiziaria non dà luogo ad una nuova decorrenza. Il suo momento iniziale resta fissato alla data dell'arresto e non viene differito alla data di notifica del nuovo provvedimento di cattura. Ciò tuttavia non toglie che il suddetto termine, se ancora pendente in relazione alla contestazione originaria, debba adeguarsi alla nuova configurazione giuridica del fatto. Il divieto di ripristinare la custodia preventiva per lo stesso fatto è posto, infatti, dall'art. 272 comma decimo cod. proc. pen. soltanto nei confronti dell'imputato scarcerato o che, comunque, abbia maturato il diritto alla scarcerazione alla stregua del reato inizialmente ascritto, sicché la contestazione di una nuova aggravante, anche se fondata su elementi di fatto già noti, è sempre legittima e sarà idonea a prolungare la durata massima della custodia preventiva purché questa sia ancora legittimamente in atto per effetto della primitiva imputazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)