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Sez. 2, Sentenza n. 15132 del 28/11/2001 (Rv. 550708 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento di una somma inferiore a quella domandata - Deduzione da parte del debitore - Eccezione di prescrizione presuntiva - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550708-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e, pertanto, non può essere opposta dal debitore il quale dichiari di avere estinto l'obbligazione per una somma inferiore a quella domandata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)