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Sez. 2, Sentenza n. 1160 del 01/02/1995 (Rv. 490188 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata - Deduzione da parte del debitore - Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490188-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)