Sez. 1, Sentenza n. 6167 del 17/04/2003 (Rv. 562242 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Opposizione al verbale di contravvenzione al codice della strada - Proposizione - Termine - Trenta giorni - Negazione - Sessanta giorni - Affermazione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta e non di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, come stabilito dall'art. 22 legge n. 689 del 1981, atteso che il primo termine meglio si armonizza con le altre previsioni esistenti nell'ordinamento, quali quelle che, nello stesso termine di sessanta giorni, consentono al contravventore sia il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 202 del codice della strada), sia il ricorso amministrativo al Prefetto, e all'Amministrazione la formazione del titolo esecutivo, una volta che quello sia spirato.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)