Sez. 1, Sentenza n. 482 del 20/01/1999 (Rv. 522427 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione - Ammissibilità - Condizioni - Proposizione della opposizione nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del processo verbale di contestazione - Necessità - Mancato rispetto di detto termine - Conseguenze - Inammissibilità della opposizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 può essere diretta, oltre che avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto irrogativa della sanzione amministrativa, anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della stessa, ove il destinatario della cartella abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog. art. 142 bis com. 1), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 142 bis com. 1, Cod. Strada art. 203 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)