Sez. 1, Sentenza n. 1977 del 17/12/1979 Ud. (dep. 09/02/1980) Rv. 144303 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ANCHE A CHI HA RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA - CONDIZIONI.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ANCHE A CHI HA RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 164 cod pen, nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi ha riportato una precedente condanna, e necessario che tra questa e la nuova condanna non se ne inserisca una intermedia, neppure alla pena della multa, posto che in tal modo non sarebbe possibile una nuova prognosi favorevole sulla condotta dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)