Sez. 1, Sentenza n. 924 del 29/06/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157231 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ANCHE A CHI HA RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - INESISTENZA DI CONDANNE INTERMEDIE ANCHE PER MULTA O PER AMMENDA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ANCHE A CHI HA RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - INESISTENZA DI CONDANNE INTERMEDIE ANCHE PER MULTA O PER AMMENDA.*
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita se tra la precedente e la nuova condanna sussista una condanna intermedia, anche alla sola pena della multa o dell'ammenda, perché in tal caso non sarebbe più possibile formulare una nuova prognosi favorevole che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati essendosi già dimostrata errata la precedente presunzione. (Conf mass n 146946; (Conf mass n 146029; (Conf mass n 144651; (Conf mass n 144634; (Conf mass n 144303).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)