Sez. 1, Sentenza n. 7095 del 15/11/2011 Cc. (dep. 23/02/2012) Rv. 252411 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Indulto ex L. n. 241 del 2006 - Revoca - Commissione di delitto non colposo nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge - Sufficienza - Sentenza di condanna - Necessità - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
L'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile a condizione che venga commesso un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge citata, non richiedendosi anche che entro il medesimo termine sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)