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Sez. 1, Sentenza n. 1848 del 09/12/2008 Cc. (dep. 19/01/2009) Rv. 242725 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Revoca per delitto non colposo commesso nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto - Sentenza di condanna per tale delitto intervenuta dopo la scadenza del termine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242725-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma dell'art. 4 d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1990 num. 304 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)