Sez. 5 - , Ordinanza n. 10243 del 27/04/2018 (Rv. 648069 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 3, comma 211, della l. n. 662 del 1996 - Acconto sulle imposte dovute sul TFR - Natura giuridica - Conseguenze - Meccanismi di recupero - Necessità - Rimborso - Ammissibilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
L'acconto sulle imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, di cui all'art. 3, comma 211, della l. n. 662 del 1996, è una forma di imposizione straordinaria (sui trattamenti maturati al 31 dicembre degli anni 1996 e 1997), avente contenuto di mero anticipo, posta a carico dei sostituti d'imposta, sicché questi ultimi, per il recupero dello stesso, oltre ad utilizzare il previsto credito d'imposta, possono presentare istanza ex art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché l'esclusione del rimborso determinerebbe un illegittimo pregiudizio per la sfera patrimoniale del datore di lavoro e, al contempo, un indebito arricchimento per l'Erario.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 213 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 211 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)