Sez. 1, Sentenza n. 2544 del 10/08/1962 (Rv. 253789 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DECISORI RICORRIBILI PER CASSAZIONE - NOZIONE - VIZI CENSURABILI - VIOLAZIONE DI LEGGE - DEFINIZIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DECISORI RICORRIBILI PER CASSAZIONE - NOZIONE - VIZI CENSURABILI - VIOLAZIONE DI LEGGE - DEFINIZIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE.*
Tutti i provvedimenti decisori, ancorche definiti ordinanze o decreti, contro i quali non sia dato alcun altro rimedio, e che abbiano piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso, sono impugnabili per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione per violazione di legge. Tale controllo di legittimita si estende ad ogni caso di violazione di legge, sia processuale che sostanziale, e comprende quindi anche il vizio di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia di cui all'art 360 n 5 cod proc civ. (V 1003/62, 826/61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)