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Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 25/05/1983 (Rv. 428494 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI RELATIVI - DECISIONE - EFFETTUATA CON SENTENZA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - CONSERVAZIONE DELLA NATURA DI ORDINANZA NON IMPUGNABILE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - DEDUCIBILITÀ DI TUTTI I MOTIVI INDICATI NELL'ART. 360 COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1983-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428494-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI RELATIVI - DECISIONE - EFFETTUATA CON SENTENZA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - CONSERVAZIONE DELLA NATURA DI ORDINANZA NON IMPUGNABILE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - DEDUCIBILITÀ DI TUTTI I MOTIVI INDICATI NELL'ART. 360 COD. PROC. CIV..*

Qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo, per il pagamento di onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, sia stata decisa con sentenza, anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, la relativa statuizione mantiene la natura di ordinanza non impugnabile, suscettibile solo di ricorso per Cassazione a norma dell'art. III cost., il quale, peraltro, è ammesso, senza alcuna restrizione, per tutti i motivi indicati dall'art. 360 cod. proc. civ. e, quindi, anche per insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia ed i vizi logici e giuridici delle argomentazioni svolte. (V 6055/82, mass n 423759; (V 4488/82, mass n 422476; (V 4283/80, mass n 408146; (V 2544/62, mass n 253789).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)