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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1699 del 26/01/2021 (Rv. 660277 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Sentenza di condanna generica - Successiva domanda di liquidazione del danno - Onere di previo adempimento delle formalità di cui all'art. 148 cod.ass. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660277-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, in ipotesi di sentenza definitiva sull'"an debeatur", la successiva fase di liquidazione del "quantum debeatur" (che non integra l'esercizio di una nuova azione risarcitoria) non deve essere preceduta dall'adempimento delle formalità previste nell'art.148 c.ass., dal momento che tale adempimento è diretto a consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato prima dell'introduzione del giudizio e postula pertanto necessariamente che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti dell'assicuratore medesimo o del responsabile del danno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)