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Sez. 3, Sentenza n. 20651 del 25/09/2009 (Rv. 609442 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Previo espletamento delle formalità di cui all'art. 22 legge 1969 n. 990 - Necessità - Esclusione - Ragioni - Sentenza penale irrevocabile di condanna dell'autore dell'illecito al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede - Relativa domanda del danneggiato in sede civile - Chiamata in causa, da parte del convenuto, della società assicuratrice - Portata - Improponibilità della domanda del danneggiato per omesso tempestivo espletamento di dette formalità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609442-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

Il danneggiato da un sinistro stradale che intenda costituirsi parte civile nel processo penale a carico del responsabile non è tenuto al previo adempimento delle formalità previste dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Da ciò consegue che ove il responsabile venga condannato con sentenza penale irrevocabile al risarcimento in favore della parte civile, da liquidare in separata sede, anche per la proponibilità della domanda di quantificazione del danno proposta dinanzi al giudice civile non è necessario il preventivo espletamento delle suddette formalità. Tale regola trova applicazione anche quando il convenuto abbia chiamato in garanzia la sua assicurazione, poiché anche in questo caso l'azione proposta dal danneggiato è la medesima già utilmente esercitata in sede penale, in cui l'interesse pubblico al sollecito accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato prevale su quello ad una definizione stragiudiziale del risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)