Sez. 1, Sentenza n. 900 del 10/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164413 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - GIUDIZIO IN FASE ISTRUTTORIA - ILLEGITTIMITÀ.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - GIUDIZIO IN FASE ISTRUTTORIA - ILLEGITTIMITÀ.*
L'incompetenza per materia non può essere dichiarata dal giudice istruttore perché, diversamente da quella per territorio che è rilevabile anche nel corso dell'istruzione, può essere dichiarata a norma dell'art. 33 cod. proc. pen., soltanto in "ogni stato e grado del giudizio". Infatti, il giudice istruttore è sempre competente per materia e funzione, quale che sia il reato per cui procede, salvo che la Competenza spetti ad un giudice speciale. (V mass n 136065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 38, Cod. Proc. Pen. art. 42, Cod. Proc. Pen. art. 373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)