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Sez. 6, Ordinanza n. 826 del 01/04/1977 Cc. (dep. 02/06/1977) Rv. 136065 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA NEL CORSO DELL'ISTRUZIONE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136065-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA NEL CORSO DELL'ISTRUZIONE - ILLEGITTIMITA.*

Nessuna norma del codice prevede la dichiarazione di incompetenza per materia nel corso della istruttoria formale, mentre, ai sensi dell'art 33 cod proc pen che prevede la dichiarazione di incompetenza per materia soltanto 'in ogni stato e grado del giudiziò, si deve ritenere che essa sia esclusa nel corso della istruzione. Il legislatore, quando ha voluto che la dichiarazione di incompetenza fosse possibile anche nel corso della istruzione, lo ha espressamente detto, come e avvenuto per la incompetenza per territorio prevista dall'art 42 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)