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Sez. 6, Sentenza n. 4856 del 21/10/2014 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262052 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Carattere formale - Inosservanza di termini e modalità di presentazione - Mancata allegazione di documentazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262052-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva dichiarato inammissibile l'istanza per mancanza della documentazione a sostegno, osservando che deve essere il ricusato e non il giudice adito a selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)