diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13663 del 28/02/2003 Cc. (dep. 25/03/2003) Rv. 224764 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Inosservanza delle formalità previste dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. per la presentazione della dichiarazione di ricusazione - Presentazione davanti al giudice che procede - Atto irricevibile - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224764-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)