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Sez. 1, Sentenza n. 17087 del 12/08/2016 (Rv. 640936 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | Privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c., come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007 - Applicazione anche ai crediti IRAP sorti in epoca anteriore alla modifica - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640936-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO

Il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c., va riconosciuto ai crediti per IRAP, ai quali è espressamente esteso dall'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007, anche per il periodo antecedente a tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva dell'originario testo dell'art. 2752 c.c., giustificata da un'esigenza di certezza nella riscossione del credito per il reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, che ha ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 1, Cod. Civ. art. 2778 n. 18, Decreto Legge 01/10/2007 num. 30 art. 39, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)